Ven. 26 Apr. 2024
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Smog, Pm10 alle stelle. Nel milanese i divieti ai veicoli inquinanti

[textmarker color=”E63631″]NORDMILANO[/textmarker] – Da domenica 11 Dicembre a Milano e nei comuni della cintura sono state attivate le misure antismog di livello 1 in seguito al superamento per 7gg consecutivi della soglia di 50microg/mc di PM10. Di seguito le limitazioni al traffico veicolare e tutti gli altri divieti.

Le misure temporanee previste si articolano su 2 livelli: 1° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 50 microg/mc di PM10)

  • Estensione delle limitazioni all’utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi nell’articolazione oraria 7.30 – 19.30, per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14.
    Vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di caricoscarico;
  • Limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 3 diesel in ambito urbano dalle 9.00 alle 17.00 e dei veicoli commerciali di classe emissiva Euro 3 diesel dalle 7.30 alle 9.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;
  • Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco;
  • Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
  • Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  • Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
  • Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
  • Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello anche se non attivato)

  • Estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9.30 e 18.00 – 19.30.
    Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;

Attivazione delle misure
Le misure temporanee di 1° livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).

Le misure temporanee di 2° livello si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento del valore di 70 microgrammi/m3) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). La revoca di 1° e/o di 2° livello si attivano dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m3 e/o di 70 microgrammi/m3 con conferma da parte di Regione Lombardia, e cioè il 3° giorno dal rientro con conseguente sblocco dal 4° giorno.

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