Ven. 26 Apr. 2024
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Veicoli inquinanti, dal 15 ottobre non possono circolare nel milanese

[textmarker color=”E63631″]LOMBARDIA[/textmarker] – A partire dal 15 ottobre fino al 15 aprile 2016, come ogni anno, entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell’aria.

In queste ore l’assessorato all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile sta inviando a tutti i Comuni interessati le circolari che illustrano i provvedimenti che vanno dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti, al divieto di utilizzo dei caminetti aperti e a bassa efficienza per il riscaldamento sotto i 300 metri.

A partire da quest’anno, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all’interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, per un totale di 361 Comuni.

L’ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda complessivamente 570 Comuni ricadenti all’interno della Fascia 1 e della Fascia 2. Il dettaglio dei Comuni e delle aree interessate a queste nuove limitazioni, sono consultabili all’indirizzo: http://www.reti.regione.lombardia.it/

GIORNI E ORARI – Le limitazioni alla circolazione sonoarticolate, dal lunedi’ al venerdi’, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli: autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti ‘Euro 0 benzina’);
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti ‘Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel’).

“L’estensione dell’area è un ulteriore passo in avanti in direzione della tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, che si somma alle misure virtuose già in atto, come l’installazione di Filtri Antiparticolato per Diesel euro 3 e l’esenzione del bollo per tre anni per chi rottama un veicolo inquinante per passare ad uno più ecologico”, spiega l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Terzi.

ESCLUSIONI – Sono esclusi dal fermo della circolazione: veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; i veicoli di interesse storico o collezionistico e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fe’de’ration Internationale des Ve’hicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalita’ di tipo pubblico o sociale, di
seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto gia’ disciplinato per i veicoli di categoria M3;
veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC.

CONTROLLI E SANZIONI – I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da euro 75,00 a euro 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

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