Ven. 20 Set. 2024
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Nord Milano, Coronavirus: cosa prevede il nuovo decreto

[textmarker color=”E63631″] NORD MILANO -[/textmarker] Nella notte è stato emanato il nuovo dpcm. Di seguito le principali disposizioni valide fino al 3 aprile in Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti:

  • Evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata, in uscita e all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di emergenza.
  • Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado. Ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Inoltre, al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludere qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Gli enti gestori dovranno in questo periodo provvedere ad assicurare la pulizia degli ambienti.
  • Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, salvo quelli effettuati da professionisti a porte chiuse.
  • Sospensione dell’attività di centri sportivi, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (eccetto che per prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e ricreativi.
  • Chiusi gli impianti sciistici
  • Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di tutti gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico (es. cinema, teatri, discoteche e locali assimilati).
  • L’apertura dei luoghi di culto dev’essere subordinata all’adozione di misure organizzative che consentano di evitare assembramenti di persone e di garantire il rispetto della distanza di sicurezza. Sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
  • Chiusi i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura.
  • Consentite le attività di bar e ristoranti dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività.
  • Consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui sopra a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato e la distanza interpersonale di almeno 1 metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività.
  • Chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati nelle giornate festive e prefestive. Nelle restanti giornate il gestore avrà l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività.
  • Aperte invece farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, sempre con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza, pena la sospensione dell’attività.
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